Come si calcolano i termini processuali
Le regole generali sono nell’articolo 155 del Codice di procedura civile:
- termini a giorni: il giorno iniziale non si conta (in latino dies a quo non computatur). Si conta l’ultimo giorno. Per esempio, 30 giorni da una notifica del 20 luglio partono dal 21 luglio;
- i festivi dentro il termine si contano: sabati, domeniche e festività sono giorni come gli altri;
- termini a mesi o ad anni: si usa il calendario comune. Il termine scade nel giorno del mese finale che corrisponde al giorno iniziale. Se quel giorno manca, scade l’ultimo giorno del mese (articolo 2963 del Codice civile). 6 mesi dal 31 agosto scadono il 28 febbraio;
- scadenza di domenica o in un giorno festivo: la scadenza passa al primo giorno seguente non festivo (quarto comma);
- scadenza di sabato: per gli atti fuori dall’udienza la scadenza passa al lunedì, o al primo giorno seguente non festivo (quinto comma).
I giorni festivi sono le domeniche e le festività della legge 260 del 1949. Dal 2026 c’è anche il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi (legge 151 del 2025). La festa del santo patrono non è un giorno festivo per i termini processuali: la legge 260 del 1949 non la comprende.
Il deposito telematico è tempestivo se la conferma del deposito è generata entro la fine dell’ultimo giorno utile, cioè entro le 23:59 (articolo 196-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile).
La sospensione feriale: dal 1° al 31 agosto
Dal 1° al 31 agosto di ogni anno i termini processuali non corrono (articolo 1 della legge 742 del 1969). Dal 2015 la sospensione dura 31 giorni: prima andava dal 1° agosto al 15 settembre.
- Il termine è iniziato prima di agosto: si ferma il 31 luglio e riparte il 1° settembre. Per esempio, 30 giorni da una notifica del 20 luglio 2025: 11 giorni a luglio (dal 21 al 31), poi 19 giorni a settembre. Scadenza: 19 settembre 2025.
- L’evento è ad agosto: il termine parte alla fine del periodo. Il primo giorno che si conta è il 1° settembre. Per esempio, 40 giorni da una notifica del 15 agosto 2025 scadono il 10 ottobre 2025.
- Termini a mesi: prima si contano i mesi, poi si aggiungono i 31 giorni della sospensione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 11 del 2022). 6 mesi dal 30 luglio 2021 arrivano al 30 gennaio 2022; con i 31 giorni la scadenza è il 2 marzo 2022.
Termine a mesi = data + mesi (calendario comune) + 31 giorni per ogni agosto compreso
Quando la sospensione feriale non si applica
La sospensione non vale per alcune cause (articolo 3 della legge 742 del 1969 e articolo 92 dell’ordinamento giudiziario). Le principali:
- le controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
- i procedimenti cautelari (per esempio sequestri, provvedimenti d’urgenza);
- le cause di alimenti in senso stretto;
- i procedimenti di sfratto e di opposizione all’esecuzione;
- le cause che il giudice dichiara urgenti, perché il ritardo farebbe un grave danno alle parti.
Le cause di mantenimento del coniuge e dei figli e quelle sull’assegno divorzile, invece, hanno la sospensione feriale (Cassazione, Sezioni Unite, n. 12946 del 2024), salvo che il giudice dichiari l’urgenza.
In questi casi togli la spunta “Applica la sospensione feriale”. Per l’appello nel rito del lavoro il calcolatore la toglie da solo.
I termini a ritroso
Alcuni termini si contano all’indietro da un’udienza: “almeno 40 giorni prima dell’udienza”. Le regole:
- il giorno dell’udienza non si conta. Si parte dal giorno prima;
- la scadenza è il giorno che si raggiunge contando i giorni all’indietro. L’atto si può depositare fino a quel giorno compreso;
- anche qui i giorni di agosto non si contano: il conteggio salta il periodo feriale e continua a luglio;
- se la scadenza cade di domenica, in un giorno festivo o di sabato, si sposta indietro, al primo giorno precedente che non è festivo né sabato. Se si spostasse avanti, il termine sarebbe più corto e l’altra parte avrebbe meno tempo. Lo dice la Cassazione, per esempio con l’ordinanza 21335 del 2017 e l’ordinanza 23634 del 2024.
Nel caso deciso nel 2017, la camera di consiglio era il 3 marzo 2017 e la memoria andava depositata almeno 5 giorni prima. Il quinto giorno all’indietro era domenica 26 febbraio: la scadenza è diventata venerdì 24 febbraio. Il deposito di lunedì 27 febbraio era tardivo.
Le memorie integrative dell’art. 171-ter c.p.c.
Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149 del 2022), le memorie si depositano prima dell’udienza di prima comparizione dell’articolo 183:
| Memoria | Termine | Contenuto |
|---|---|---|
| Prima memoria | almeno 40 giorni prima dell’udienza | domande ed eccezioni nuove che derivano dalle difese della controparte; precisazione o modifica delle domande |
| Seconda memoria | almeno 20 giorni prima | repliche, eccezioni nuove sulle domande della prima memoria, mezzi di prova e documenti |
| Terza memoria | almeno 10 giorni prima | repliche alle eccezioni nuove e prova contraria |
Il decreto correttivo (D.Lgs. 164 del 2024) ha aggiunto “o delle eccezioni” al numero 2, ma non ha cambiato i giorni. Non ha cambiato neanche le regole di calcolo dell’articolo 155.
Per un’udienza di martedì 1° dicembre 2026:
| Memoria | Calcolo | Scadenza |
|---|---|---|
| Prima | 40 giorni prima | giovedì 22 ottobre 2026 |
| Seconda | 20 giorni prima | mercoledì 11 novembre 2026 |
| Terza | 10 giorni prima: sabato 21 novembre | venerdì 20 novembre 2026 |
Se l’udienza è a settembre, agosto non si conta. Per un’udienza di martedì 15 settembre 2026 la prima memoria scade lunedì 6 luglio 2026: 14 giorni a settembre, poi 26 giorni a luglio. La seconda scade domenica 26 luglio, che diventa venerdì 24 luglio. La terza scade sabato 5 settembre, che diventa venerdì 4 settembre.
Attenzione: se il giudice sposta l’udienza con il decreto dell’articolo 171-bis, i termini si contano dalla nuova data. Su alcuni casi di rinvio d’ufficio i tribunali hanno dato risposte diverse: verifica con il tuo avvocato.
L’esempio del calcolatore
I valori già inseriti nel calcolatore sono: appello (termine breve di 30 giorni, articolo 325), sentenza notificata lunedì 20 luglio 2026, sospensione feriale applicata.
- Il 20 luglio non si conta: si parte dal 21 luglio 2026.
- Dal 21 al 31 luglio: 11 giorni.
- Dal 1° al 31 agosto 2026: sospensione feriale, i giorni non si contano.
- Dal 1° al 19 settembre: 19 giorni. In tutto 30 giorni.
- Il 19 settembre 2026 è un sabato, il 20 è domenica.
- La scadenza passa a lunedì 21 settembre 2026.
Senza la sospensione feriale (per esempio in una causa di lavoro), 30 giorni dal 20 luglio 2026 scadono mercoledì 19 agosto 2026.
I termini più comuni
| Termine | Durata | Da quando | Norma |
|---|---|---|---|
| Appello, revocazione, opposizione di terzo | 30 giorni | notifica della sentenza | art. 325 c.p.c. |
| Ricorso per cassazione | 60 giorni | notifica della sentenza | art. 325 c.p.c. |
| Impugnazione senza notifica (termine lungo) | 6 mesi | pubblicazione della sentenza | art. 327 c.p.c. |
| Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni (il giudice può ridurlo a 10 o portarlo a 60) | notifica del decreto | art. 641 c.p.c. |
| Appello nel rito del lavoro | 30 giorni, senza sospensione feriale | notifica della sentenza | art. 434 c.p.c. |
| Costituzione del convenuto | almeno 70 giorni prima | udienza di prima comparizione | art. 166 c.p.c. |
| Memorie integrative | 40, 20 e 10 giorni prima | udienza dell’art. 183 | art. 171-ter c.p.c. |
| Conclusioni, comparse conclusionali, repliche | fino a 60, 30 e 15 giorni prima | udienza di rimessione in decisione | art. 189 c.p.c. |
Per l’opposizione a decreto ingiuntivo il termine è di 50 giorni se il debitore vive in un altro Paese dell’Unione europea, e di 60 giorni se vive fuori dall’Unione. Per questi casi, o se il giudice ha fissato un termine diverso, usa “Termine libero”.
Alcuni esempi calcolati con le regole di questa pagina:
| Caso | Scadenza |
|---|---|
| Ricorso per cassazione, notifica il 15 giugno 2026 | lunedì 14 settembre 2026 |
| Ricorso per cassazione, notifica il 21 ottobre 2026 (60° giorno: domenica 20 dicembre) | lunedì 21 dicembre 2026 |
| Opposizione a decreto ingiuntivo, notifica il 21 ottobre 2026 | lunedì 30 novembre 2026 |
| Termine lungo, pubblicazione il 21 ottobre 2026 | mercoledì 21 aprile 2027 |
| Termine lungo, pubblicazione il 10 agosto 2026 (28 febbraio 2027: domenica) | lunedì 1° marzo 2027 |
| Comparsa di risposta, udienza il 2 marzo 2027 | martedì 22 dicembre 2026 |
Domande frequenti
Il termine lungo di 6 mesi ha la sospensione feriale?
Sì. Prima si contano i 6 mesi dalla pubblicazione, poi si aggiungono 31 giorni se il periodo comprende agosto. Se la sentenza è pubblicata ad agosto, il calcolatore conta i 6 mesi dal 31 agosto: è la lettura più prudente, perché dà la scadenza più vicina.
Il sabato conta come giorno festivo?
Il sabato si conta dentro il termine, come tutti i giorni. Se però il termine scade di sabato, la scadenza passa al primo giorno seguente non festivo, di solito il lunedì (articolo 155, quinto comma). Per le udienze e per le attività in ufficio giudiziario il sabato resta un giorno lavorativo.
Il 4 ottobre sposta le scadenze?
Sì, dal 2026. Il 4 ottobre è nell’elenco dei giorni festivi della legge 260 del 1949. Una scadenza del 4 ottobre passa al giorno dopo. Nel 2026 il 4 ottobre è domenica; nel 2027 è lunedì, e una scadenza di quel giorno passa a martedì 5 ottobre 2027.
Le notifiche ad agosto sono valide?
Sì. La sospensione feriale ferma il conteggio dei termini, non vieta di notificare o depositare. Il termine che parte da una notifica di agosto inizia a correre dal 1° settembre.
Come calcolo i giorni tra due date qualsiasi?
Usa il calcolo dei giorni tra due date, anche per i giorni lavorativi. Per le spese di una causa puoi usare il calcolo del contributo unificato e il calcolo del compenso dell’avvocato. Per gli interessi su una somma dovuta ci sono il calcolo degli interessi legali e quello degli interessi moratori.
Fonti
- Computo dei termini: articolo 155 del Codice di procedura civile; termini a mesi: articolo 2963 del Codice civile.
- Sospensione feriale: legge 7 ottobre 1969, n. 742, articoli 1 e 3; esempi in Diritto.it, guida alla sospensione feriale.
- 31 giorni dopo i mesi: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 11 del 2022 (commento su Diritto.it).
- Mantenimento e sospensione feriale: Cassazione, Sezioni Unite, n. 12946 del 2024 (Altalex).
- Termini a ritroso: Cassazione, ordinanza 21335 del 2017 e ordinanza 23634 del 2024.
- Termini delle impugnazioni e dei singoli atti: articoli 166, 171-ter, 189, 325, 327 e 641 del Codice di procedura civile.
- Giorni festivi: legge 27 maggio 1949, n. 260 e legge 8 ottobre 2025, n. 151 (4 ottobre).
- Santo patrono e termini processuali: Cassazione, sezione lavoro, n. 17079 del 2007.
- Deposito telematico: articolo 196-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c..
Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026