L’invalidità civile misura quanto una malattia o una menomazione riduce la capacità di lavorare. La percentuale la stabilisce una commissione medica dell’INPS, con le tabelle del D.M. 5 febbraio 1992. Dalla percentuale dipendono le prestazioni: l’assegno mensile, la pensione di inabilità, l’esenzione dal ticket, il collocamento mirato.
Quando le malattie sono più di una, le percentuali non si sommano. Il calcolatore applica la formula del decreto e mostra cosa spetta con il risultato. È una stima: la percentuale ufficiale è quella del verbale della commissione.
Come si calcola con più patologie
Il decreto (prima parte, punto 3) distingue due casi.
Menomazioni coesistenti: colpiscono organi o apparati diversi, per esempio il cuore e un ginocchio. Si usa il calcolo riduzionistico (formula di Balthazard), con le percentuali in decimali:
IT = IP1 + IP2 − (IP1 × IP2)
IT è l’invalidità totale, IP1 e IP2 sono le invalidità parziali. La seconda menomazione si calcola sulla capacità che resta dopo la prima. Con tre o più menomazioni si ripete il calcolo: il risultato dei primi due si combina con la terza, e così via.
Menomazioni concorrenti: colpiscono lo stesso organo o lo stesso apparato, per esempio due malattie del cuore. Qui la commissione fa una valutazione complessiva. Il decreto dice che di norma non è la somma aritmetica: è un valore in proporzione a quello della perdita totale di quell’organo o apparato. In alcuni casi la tabella ha già il valore combinato (per esempio per la vista, l’udito e gli arti). Nel calcolatore inserisci questo valore complessivo come una sola riga.
Le menomazioni fino al 10%
Le menomazioni dallo 0 al 10% non contano nel totale (articolo 5 del D.Lgs. 509/1988). Contano solo se sono concorrenti tra loro o con un’altra menomazione: in quel caso entrano nella valutazione complessiva dell’apparato. Il calcolatore toglie dal calcolo le righe fino al 10%.
Arrotondamento e correzione
Il decreto non dà una regola di arrotondamento. Le commissioni usano una “tavola di calcolo combinato” con numeri interi. Il calcolatore arrotonda il risultato all’unità più vicina: 64,25% diventa 64%, 73,75% diventa 74%. Per questo il risultato può essere diverso di un punto da quello della commissione.
Alla fine la commissione può aggiungere fino a 5 punti se la malattia pesa anche sul lavoro che la persona fa o potrebbe fare, oppure toglierne fino a 5 se non pesa (prima parte, punto 1).
Esempio del decreto
Prima menomazione 20%, seconda 15%:
IT = 0,20 + 0,15 − (0,20 × 0,15) = 0,35 − 0,03 = 0,32 → 32%
Con la somma semplice sarebbe 35%.
| Prima menomazione | Seconda | Somma semplice | Calcolo riduzionistico |
|---|---|---|---|
| 20% | 15% | 35% | 32% |
| 40% | 20% | 60% | 52% |
| 45% | 35% | 80% | 64% |
| 50% | 40% | 90% | 70% |
| 60% | 50% | 110% | 80% |
L’esempio del calcolatore
I valori già inseriti sono quattro menomazioni di apparati diversi: 50%, 35%, 20% e 10%, senza correzione. Età 45 anni, reddito personale di 4.000 € all’anno.
- La menomazione del 10% non conta: è nella fascia da 0 a 10%.
- 50% e 35%: 0,50 + 0,35 − 0,175 = 67,5%.
- 67,5% e 20%: 0,675 + 0,20 − 0,135 = 74%.
La percentuale di invalidità è del 74%. Con questa percentuale, 45 anni e un reddito sotto 5.852,21 €, si ha diritto all’assegno mensile di 340,71 € (4.429,23 € all’anno in 13 mensilità), se non si lavora. Se la menomazione del 10% contasse, il risultato sarebbe 76,6%: ma la legge la esclude. La somma semplice delle tre menomazioni che contano darebbe 105%, più del 100%: per questo la legge usa la formula.
Cosa spetta in base alla percentuale
| Percentuale | Cosa spetta | Norma |
|---|---|---|
| Dal 34% | Sei invalido civile: ausili e protesi dal Servizio sanitario | L. 118/1971, art. 2; D.P.C.M. 12 gennaio 2017, art. 18 |
| Dal 46% | Iscrizione al collocamento mirato, per le assunzioni riservate | L. 68/1999, art. 1 |
| Dal 51% | Congedo per cure fino a 30 giorni all’anno, se lavori | D.Lgs. 119/2011, art. 7 |
| Dal 67% | Esenzione dal ticket per visite ed esami | D.M. 1° febbraio 1991, art. 6 |
| Dal 74% al 99% | Assegno mensile di assistenza, con limiti di età e di reddito | L. 118/1971, art. 13 |
| 100% | Pensione di inabilità, con limiti di età e di reddito | L. 118/1971, art. 12 |
| 100% e bisogno di aiuto | Indennità di accompagnamento, senza limiti di reddito | L. 18/1980 |
La legge dice “non inferiore a un terzo” per l’invalido civile, “superiore al 45%” per il collocamento, “superiore al 50%” per il congedo e “superiore a due terzi” per il ticket. Con percentuali intere diventano 34%, 46%, 51% e 67%.
L’indennità di accompagnamento spetta a chi è invalido al 100% e non può camminare senza l’aiuto di un accompagnatore, oppure non può fare da solo gli atti della vita quotidiana e ha bisogno di assistenza continua. Ci sono anche prestazioni che non dipendono dalla percentuale: per esempio l’indennità di frequenza per i minori con difficoltà persistenti, che vanno a scuola o fanno terapie.
Importi e limiti di reddito nel 2026
| Prestazione | Importo mensile | Mensilità | Limite di reddito personale annuo |
|---|---|---|---|
| Assegno mensile (74–99%) | 340,71 € | 13 | 5.852,21 € |
| Pensione di inabilità (100%) | 340,71 € | 13 | 20.029,55 € |
| Indennità di accompagnamento | 551,53 € | 12 | Nessun limite |
| Indennità di frequenza (minori) | 340,71 € | Per i mesi di frequenza | 5.852,21 € |
L’assegno mensile e la pensione di inabilità spettano dai 18 ai 67 anni. A 67 anni diventano assegno sociale sostitutivo. L’assegno mensile chiede anche di non svolgere attività lavorativa (con le regole del D.L. 146/2021, articolo 12-ter). La pensione di inabilità invece è compatibile con il lavoro.
Il reddito che conta è quello personale soggetto a IRPEF, non quello della famiglia. Per la pensione di inabilità c’è anche l’incremento al milione: dai 18 anni la pensione può salire fino a 748,29 € al mese (340,71 € più un aumento fino a 407,58 €), se il reddito personale non supera 9.727,77 € all’anno (16.828,89 € con il coniuge).
L’indennità di accompagnamento 2026 è di 551,53 €: l’INPS ha corretto con il messaggio n. 628 del 23 febbraio 2026 il valore di 552,57 € della circolare di dicembre.
La riforma della disabilità
Con il D.Lgs. 62/2024 cambia la procedura: al posto della domanda c’è un certificato medico introduttivo, e la valutazione la fa l’INPS. La nuova procedura è in prova in alcune province dal 2025 e, dal 1° marzo 2026, in molte altre (tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna e Venezia). Per gli altri vale la procedura di prima fino al 31 dicembre 2026.
Le percentuali si calcolano ancora con le tabelle del D.M. 5 febbraio 1992. La riforma prevede un decreto, da adottare entro il 30 novembre 2026, che aggiorna i criteri di accertamento dell’invalidità civile (articolo 12 del D.Lgs. 62/2024). Le prestazioni già riconosciute restano.
Domande frequenti
Le percentuali di più malattie si sommano?
No. La legge lo esclude: il danno globale non si valuta addizionando le singole percentuali (articolo 4 del D.Lgs. 509/1988). Per le malattie di apparati diversi si usa la formula riduzionistica; per quelle dello stesso apparato la commissione dà un valore complessivo.
Perché due menomazioni del 50% non danno il 100%?
Perché la seconda si calcola sulla capacità che resta dopo la prima: 50% + 50% di 50% = 75%. Per arrivare al 100% serve una menomazione che da sola vale il 100%, oppure una valutazione complessiva della commissione.
Dove trovo le percentuali delle singole malattie?
Nel verbale della commissione, che indica la percentuale di ogni menomazione e la voce della tabella. Le percentuali di riferimento sono nella tabella del D.M. 5 febbraio 1992, con un valore fisso o una fascia (per esempio da 11 a 20%).
Invalidità civile e danno biologico sono la stessa cosa?
No. L’invalidità civile misura la riduzione della capacità di lavoro, per le prestazioni dell’INPS. Il danno biologico misura il danno alla persona per un risarcimento, per esempio dopo un incidente stradale. Per il secondo c’è il calcolo del danno biologico.
L’invalidità conta per l’ISEE?
Sì. La disabilità media, grave o la non autosufficienza aumentano la scala di equivalenza e danno franchigie. Puoi provarlo con la simulazione ISEE. Se nella famiglia c’è una persona con disabilità puoi controllare anche l’assegno di inclusione e l’assegno unico, che ha maggiorazioni per i figli con disabilità.
Gli invalidi possono andare in pensione prima?
In alcuni casi. Chi ha un’invalidità di almeno il 74% può usare alcune uscite anticipate, chi ha almeno l'80% (valutato dall’INPS ai fini pensionistici) può avere la pensione di vecchiaia qualche anno prima. Trovi le regole nel calcolo di quando vai in pensione.
Fonti
- Tabella e formula: D.M. Sanità 5 febbraio 1992, “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”, supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992 (testo della prima parte).
- Menomazioni fino al 10% e divieto di somma: D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, articoli 4 e 5 (testo).
- Esempi di calcolo riduzionistico (45% e 35% = 64%; 50% e 40% = 70%): Medicina e Società; 35% e 20% = 48%: Avvocato Andreani.
- Importi e limiti 2026: INPS, circolare n. 153 del 19 dicembre 2025 e allegato 2, tabelle M.3 e M.5; messaggio n. 628 del 23 febbraio 2026 (accompagnamento 551,53 €).
- Requisiti: INPS, schede Assegno mensile di assistenza e Pensione di inabilità agli invalidi civili.
- Soglie: legge 30 marzo 1971, n. 118, articoli 2, 12 e 13; legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 1; D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, articolo 7; D.M. Sanità 1° febbraio 1991, articolo 6 (esenzione dal ticket).
- Riforma: D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, articoli 12 e 35.
Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026