Il tasso degli interessi moratori nel 2026
Per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (tra imprese, tra professionisti, tra imprese e pubblica amministrazione) gli interessi di mora sono fissati dal D.Lgs. 231/2002:
- dal 1° luglio al 31 dicembre 2026: 10,40% (tasso BCE 2,40% + 8 punti), comunicato del Ministero dell’Economia nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026;
- dal 1° gennaio al 30 giugno 2026: 10,15% (tasso BCE 2,15% + 8 punti), Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026.
Il tasso cambia ogni sei mesi. Si parte dal tasso della Banca centrale europea sulle operazioni di rifinanziamento principali in vigore il 1° gennaio (per il primo semestre) o il 1° luglio (per il secondo). A questo tasso di riferimento si aggiunge una maggiorazione di 8 punti (art. 5 del D.Lgs. 231/2002). Il Ministero dell’Economia pubblica il tasso di riferimento nella Gazzetta Ufficiale all’inizio di ogni semestre.
Gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza bisogno di una lettera di messa in mora, dal giorno dopo la scadenza del pagamento (art. 4).
Come si calcolano gli interessi di mora
Gli interessi moratori sono interessi semplici, come gli interessi legali: si calcolano solo sul capitale non pagato.
Interessi = importo × tasso × giorni ÷ 36.500
- I giorni partono dal giorno dopo la scadenza e arrivano alla data del pagamento, compresa.
- Se il ritardo attraversa più semestri, il calcolo si divide in parti: ogni parte usa il tasso del suo semestre, poi si sommano i risultati.
- Il divisore è 36.500 (365 giorni × 100), come per gli interessi legali.
Esempio in un solo semestre
Fattura di 10.000 €, pagata con 90 giorni di ritardo nel secondo semestre 2026, al 10,40%:
10.000 × 10,40 × 90 ÷ 36.500 = 256,44 €
Con i 40 € per i costi di recupero il creditore può chiedere 296,44 € oltre alla fattura.
Esempio su più semestri
Fattura di 5.000 € con scadenza 31 marzo 2025, pagata il 20 ottobre 2026: 568 giorni di ritardo.
| Periodo | Giorni | Tasso | Interessi |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 – 30/06/2025 | 91 | 11,15% | 138,99 € |
| 01/07/2025 – 31/12/2025 | 184 | 10,15% | 255,84 € |
| 01/01/2026 – 30/06/2026 | 181 | 10,15% | 251,66 € |
| 01/07/2026 – 20/10/2026 | 112 | 10,40% | 159,56 € |
| Totale | 568 | 806,05 € |
Con la fattura e i 40 € forfettari il totale dovuto è 5.846,05 €. Sono i valori che il calcolatore mostra all’apertura della pagina.
I 40 € per i costi di recupero
Oltre agli interessi, il creditore ha diritto a un importo forfettario di 40 € come risarcimento dei costi di recupero del credito (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2002). Non serve la messa in mora e non serve dimostrare la spesa. Il creditore può chiedere anche i costi più alti che dimostra, per esempio le spese di un legale.
La regola vale per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013, quando il D.Lgs. 192/2012 ha recepito la direttiva europea 2011/7/UE. Il calcolatore la applica solo se la scadenza è dal 2013 in poi.
Prodotti agricoli e alimentari: 4 punti in più
Per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari la maggiorazione è più alta: ai normali 8 punti si aggiungono altri 4 punti, e la regola non si può cambiare con il contratto. Oggi la regola è nell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 198/2021, che ha preso il posto dell’art. 62 del D.L. 1/2012. Nel secondo semestre 2026 il tasso è quindi del 14,40%.
- Dal 24 ottobre 2012 al 3 luglio 2015 i punti in più erano 2 (art. 62 del D.L. 1/2012).
- Dal 4 luglio 2015 sono 4 (D.L. 51/2015).
Esempio: 10.000 € con 90 giorni di ritardo nel secondo semestre 2026 al 14,40% danno 355,07 € di interessi. Per questi prodotti la legge fissa anche i termini di pagamento: 30 giorni per i prodotti deperibili, 60 giorni per gli altri.
Credito in causa: l’art. 1284, comma 4, del Codice civile
Gli interessi del D.Lgs. 231/2002 non valgono solo per le fatture tra imprese. L’art. 1284, comma 4, c.c. dice che, se le parti non hanno fissato un tasso, dal momento della domanda giudiziale il tasso legale è uguale a quello delle transazioni commerciali. Vale per qualsiasi debito di denaro, anche tra privati: un prestito non restituito, un affitto non pagato, un compenso.
- Fino alla domanda giudiziale si applica il tasso legale dell’art. 1284, comma 1 (1,6% nel 2026).
- Dal giorno dopo la domanda si applica il tasso di mora del semestre (10,40% nel secondo semestre 2026).
La domanda giudiziale è la notifica dell’atto di citazione o il deposito del ricorso (per esempio il ricorso per decreto ingiuntivo). La regola vale anche per la domanda di arbitrato (comma 5). È stata introdotta dal D.L. 132/2014 e vale per le cause iniziate dall’11 dicembre 2014.
Esempio con la domanda giudiziale
Credito di 20.000 € scaduto il 30 giugno 2024. La domanda giudiziale è del 15 marzo 2025, il pagamento del 20 ottobre 2026.
| Periodo | Giorni | Tasso | Interessi |
|---|---|---|---|
| 01/07/2024 – 31/12/2024 (legale) | 184 | 2,50% | 252,05 € |
| 01/01/2025 – 15/03/2025 (legale) | 74 | 2,00% | 81,10 € |
| 16/03/2025 – 30/06/2025 | 107 | 11,15% | 653,73 € |
| 01/07/2025 – 31/12/2025 | 184 | 10,15% | 1.023,34 € |
| 01/01/2026 – 30/06/2026 | 181 | 10,15% | 1.006,66 € |
| 01/07/2026 – 20/10/2026 | 112 | 10,40% | 638,25 € |
| Totale | 842 | 3.655,13 € |
Attenzione: se la sentenza condanna a pagare solo gli “interessi legali”, senza altro, in fase di esecuzione si usa il tasso del comma 1, non quello maggiorato. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024. Per questo conviene chiedere in modo esplicito gli interessi dell’art. 1284, comma 4.
Tabella dei tassi di mora dal 2013
| Semestre | Tasso BCE | Tasso di mora | Prodotti agricoli e alimentari |
|---|---|---|---|
| 2° semestre 2026 | 2,40% | 10,40% | 14,40% |
| 1° semestre 2026 | 2,15% | 10,15% | 14,15% |
| 2° semestre 2025 | 2,15% | 10,15% | 14,15% |
| 1° semestre 2025 | 3,15% | 11,15% | 15,15% |
| 2° semestre 2024 | 4,25% | 12,25% | 16,25% |
| 1° semestre 2024 | 4,50% | 12,50% | 16,50% |
| 2° semestre 2023 | 4,00% | 12,00% | 16,00% |
| 1° semestre 2023 | 2,50% | 10,50% | 14,50% |
| 2° semestre 2016 – 2° semestre 2022 | 0,00% | 8,00% | 12,00% |
| 2° semestre 2015 – 1° semestre 2016 | 0,05% | 8,05% | 12,05% (dal 4 luglio 2015) |
| 1° semestre 2015 | 0,05% | 8,05% | 10,05% |
| 2° semestre 2014 | 0,15% | 8,15% | 10,15% |
| 1° semestre 2014 | 0,25% | 8,25% | 10,25% |
| 2° semestre 2013 | 0,50% | 8,50% | 10,50% |
| 1° semestre 2013 | 0,75% | 8,75% | 10,75% |
Dal 2002 al 2012 la maggiorazione era di 7 punti: per esempio 8% nel 2012 (tasso BCE 1%) e 11,20% nel primo semestre 2008 (tasso BCE 4,20%). Il calcolatore contiene tutti i semestri dall'8 agosto 2002, la data da cui vale il D.Lgs. 231/2002. Il tasso del primo semestre 2027 uscirà a gennaio 2027: fino ad allora il calcolatore accetta date fino al 31 dicembre 2026.
Domande frequenti
Quando si applicano gli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002?
Ai pagamenti tra imprese, tra professionisti e tra imprese e pubblica amministrazione, per la fornitura di merci o servizi. Non si applicano ai contratti con i consumatori: tra privati, se non c’è una causa, valgono gli interessi legali.
Da quando partono gli interessi?
Dal giorno dopo la scadenza scritta nel contratto o in fattura. Se la scadenza non c’è, il termine è di 30 giorni dal ricevimento della fattura o della merce. Tra imprese le parti possono fissare fino a 60 giorni; un termine più lungo deve essere concordato in modo espresso e non essere gravemente iniquo. Per la pubblica amministrazione il termine è di 30 giorni, 60 per gli enti del servizio sanitario.
Il tasso del contratto può essere diverso?
Sì, le parti possono concordare un tasso diverso, ma un patto gravemente iniquo per il creditore è nullo. Il calcolatore usa il tasso della legge. La maggiorazione per i prodotti agricoli e alimentari non si può togliere con il contratto.
Per i contratti firmati prima del 2013 la maggiorazione è di 7 punti?
Sì, per le transazioni concluse prima del 1° gennaio 2013 la maggiorazione resta di 7 punti. Il calcolatore, come le tabelle più usate, applica 7 punti ai periodi fino al 2012 e 8 punti dal 2013. Per un contratto del 2012 con un ritardo dopo il 2012, togli un punto ai periodi dal 2013.
Sugli interessi di mora si paga l’IVA?
No. Gli interessi di mora non fanno parte della base imponibile IVA (art. 15 del D.P.R. 633/1972). Per l’impresa che li riceve sono un ricavo dell’anno in cui li incassa.
C’è anche la rivalutazione monetaria?
Per i crediti di denaro, come una fattura, gli interessi di mora coprono il danno del ritardo: la rivalutazione non si aggiunge, salvo la prova di un danno maggiore. Per i risarcimenti dei danni si usano invece la rivalutazione e gli interessi legali: puoi calcolarli con il calcolo della rivalutazione monetaria. Per aggiornare un canone di affitto usa l’aggiornamento ISTAT.
Fonti
- D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, testo vigente su Normattiva: art. 4 (decorrenza e termini), art. 5 (tasso), art. 6 (40 € forfettari), art. 11 (contratti dall'8 agosto 2002).
- Codice civile, articolo 1284, commi 4 e 5.
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198, art. 4 su Normattiva: prodotti agricoli e alimentari.
- Tassi semestrali dei comunicati MEF in Gazzetta Ufficiale: tabella interessi moratori di Rivaluta.it e Leggeinchiaro, tabella 2013-2026 (esempio di 10.000 € per 90 giorni).
- Esempio di 40.000 € per 91 giorni al 10,15% (1.012,22 €): Studio Pizzano, crediti verso clienti per interessi di mora.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024.
Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026