Il danno biologico è la lesione all’integrità fisica o psichica di una persona, che un medico legale può accertare. Si risarcisce anche se non riduce il reddito: conta il peggioramento della vita di tutti i giorni.
Per i danni da incidente stradale (veicoli a motore e natanti) e da errore medico la legge fissa le tabelle da usare. Il calcolatore le applica con i valori in vigore da aprile 2026. Il risultato è una stima: i punti di invalidità li stabilisce il medico legale, e gli aumenti li decide il giudice o li concordi con l’assicurazione.
Quale tabella si usa
| Lesione | Tabella | Norma |
|---|---|---|
| Micropermanenti, da 1 a 9 punti | Valori fissati dalla legge, aggiornati ogni anno | Art. 139 del Codice delle assicurazioni private |
| Macropermanenti, da 10 a 100 punti | Tabella unica nazionale | Art. 138 del Codice e D.P.R. 12/2025 |
| Inabilità temporanea | Importo per ogni giorno | Art. 139, comma 1, lettera b |
Il Codice delle assicurazioni private è il D.Lgs. 209/2005. Per l’errore medico valgono le stesse tabelle: lo dice l’articolo 7, comma 4, della legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco).
La Tabella unica nazionale vale per i sinistri avvenuti dopo il 5 marzo 2025, data di entrata in vigore del D.P.R. 12/2025 (articolo 5). Per le macropermanenti più vecchie, e per i danni con altre cause (una caduta, un’aggressione, un incidente in casa), i giudici usano di solito le tabelle del Tribunale di Milano.
Micropermanenti: il calcolo dell’articolo 139
Per una invalidità permanente da 1 a 9 punti:
Danno permanente = 988,45 € × punti × coefficiente × riduzione per l’età
- 988,45 € è il valore del primo punto da aprile 2026 (decreto del Ministero delle imprese del 20 luglio 2026).
- Il coefficiente fa crescere il valore di ogni punto più che in proporzione: un danno di 9 punti vale molto più di 9 danni di un punto.
- La riduzione per l’età è dello 0,5% per ogni anno dopo i 10 anni. Fino a 10 anni non c’è riduzione; a 11 anni è dello 0,5%, a 40 anni del 15%, a 80 anni del 35%.
| Punti | Coefficiente | 20 anni | 40 anni | 60 anni | 80 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 939,03 € | 840,18 € | 741,34 € | 642,49 € |
| 2 | 1,1 | 2.065,86 € | 1.848,40 € | 1.630,94 € | 1.413,48 € |
| 3 | 1,2 | 3.380,50 € | 3.024,66 € | 2.668,82 € | 2.312,97 € |
| 4 | 1,3 | 4.882,94 € | 4.368,95 € | 3.854,96 € | 3.340,96 € |
| 5 | 1,5 | 7.042,71 € | 6.301,37 € | 5.560,03 € | 4.818,69 € |
| 6 | 1,7 | 9.578,08 € | 8.569,86 € | 7.561,64 € | 6.553,42 € |
| 7 | 1,9 | 12.489,07 € | 11.174,43 € | 9.859,79 € | 8.545,15 € |
| 8 | 2,1 | 15.775,66 € | 14.115,07 € | 12.454,47 € | 10.793,87 € |
| 9 | 2,3 | 19.437,87 € | 17.391,78 € | 15.345,69 € | 13.299,59 € |
Esempio: 3 punti a 30 anni
Coefficiente 1,2; riduzione per l’età 0,5% × 20 anni = 10%.
988,45 × 3 × 1,2 × 0,90 = 3.202,58 €
Inabilità temporanea
È il periodo di guarigione, prima che i postumi diventino stabili. Da aprile 2026 si paga:
Danno temporaneo = 57,64 € × giorni × percentuale di inabilità
Un giorno di inabilità assoluta (100%) vale 57,64 €. Un giorno al 50% vale la metà, 28,82 €; un giorno al 25% vale 14,41 €. Il medico legale indica quanti giorni ci sono per ogni percentuale. L’importo giornaliero è lo stesso per le micropermanenti e per le macropermanenti (articolo 3 del D.P.R. 12/2025).
La personalizzazione
Il giudice può aumentare il danno permanente se la lesione pesa in modo particolare su aspetti della vita della persona, documentati (per esempio uno sport praticato a livello agonistico), o se causa una sofferenza di particolare intensità:
- fino al 20% per le micropermanenti (articolo 139, comma 3);
- fino al 30% per le macropermanenti (articolo 138, comma 3).
Il calcolatore applica l’aumento al danno biologico permanente, come dicono le due norme. Per le micropermanenti il risarcimento dell’articolo 139 comprende già tutto il danno non patrimoniale: non c’è un danno morale in più.
Macropermanenti: la Tabella unica nazionale
Dal 10% in su il valore di ogni punto cresce con la gravità e scende con l’età:
Danno permanente = valore del punto × punti × coefficiente per l’età
Il valore del punto (colonna A della tabella) parte da 2.725,88 € per 10 punti e arriva a 10.820,76 € per 100 punti. Il coefficiente per l’età (tavola 1.B) è 1 a un anno di età e scende fino a 0,542 a 100 anni: tiene conto di quanti anni si vivranno con la lesione.
| Punti | Valore del punto | 20 anni | 40 anni | 60 anni | 80 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.725,88 € | 24.723,73 € | 22.079,63 € | 19.462,78 € | 16.982,23 € |
| 15 | 3.471,73 € | 47.232,89 € | 42.181,52 € | 37.182,23 € | 32.443,32 € |
| 20 | 4.134,23 € | 74.994,93 € | 66.974,53 € | 59.036,80 € | 51.512,51 € |
| 30 | 5.330,46 € | 145.041,82 € | 129.530,18 € | 114.178,45 € | 99.626,30 € |
| 50 | 7.377,61 € | 334.574,61 € | 298.793,21 € | 263.380,68 € | 229.812,55 € |
| 100 | 10.820,76 € | 981.442,93 € | 876.481,56 € | 772.602,26 € | 674.133,35 € |
La tabella ufficiale arrotonda all’euro; il calcolatore mostra anche i centesimi.
Il danno morale
La Tabella unica nazionale ha anche una versione con il danno morale, cioè la sofferenza interiore. Aggiunge al valore di ogni punto una percentuale (colonna B), in tre livelli: minimo, medio e massimo. Per 20 punti l’aumento è del 30,7%, del 35,7% o del 40,7%; per 100 punti del 50%, 55% o 60%.
Sul danno temporaneo il danno morale aggiunge dal 30 al 60% (articolo 3 del D.P.R. 12/2025). Il calcolatore usa il 30% con l’aumento minimo, il 45% con il medio e il 60% con il massimo.
Esempio: 20 punti a 40 anni
Incidente del 2026, 30 giorni al 100%, 30 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%, danno morale medio.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Danno biologico permanente | 4.134,23 × 20 × 0,81 | 66.974,53 € |
| Danno morale medio | 1.475,92 × 20 × 0,81 | 23.909,90 € |
| Danno biologico temporaneo | 57,64 × (30 + 22,5 + 15 + 7,5) | 4.323,00 € |
| Danno morale sulla temporanea | 45% di 4.323,00 € | 1.945,35 € |
| Totale | 97.152,78 € |
I valori del 2026
Gli importi della tabella cambiano ogni anno con l’inflazione (indice ISTAT dei prezzi FOI). Il decreto del Ministero delle imprese del 28 settembre 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2026) ha aggiornato la tabella da aprile 2026: +2,6% e nuovi coefficienti per l’età, calcolati con la tavola di mortalità ISTAT del 2024 e il tasso di interesse legale dell'1,6%. Il valore del primo punto è lo stesso dell’articolo 139 (articolo 2 del D.P.R. 12/2025).
L’esempio del calcolatore
I valori già inseriti sono: invalidità permanente del 5%, 40 anni di età, incidente del 15 marzo 2026, 10 giorni di inabilità al 100%, 20 al 50% e 20 al 25%, nessuna personalizzazione.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Danno biologico permanente | 988,45 × 5 × 1,5 × 0,85 | 6.301,37 € |
| Inabilità al 100% | 57,64 × 10 | 576,40 € |
| Inabilità al 50% | 28,82 × 20 | 576,40 € |
| Inabilità al 25% | 14,41 × 20 | 288,20 € |
| Totale | 7.742,37 € |
Con una personalizzazione del 20% il danno permanente aumenta di 1.260,27 € e il totale sale a 9.002,64 €.
Le tabelle di Milano
Le tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano sono il riferimento dei giudici quando la legge non fissa una tabella. Nel 2011 la Corte di cassazione (sentenza n. 12408) le ha indicate come parametro valido in tutta Italia per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Si usano, per esempio:
- per le macropermanenti da incidente stradale o errore medico avvenuti fino al 5 marzo 2025, quando la Tabella unica nazionale non c’era;
- per le lesioni con altre cause: cadute in strada o in un negozio, aggressioni, incidenti sportivi.
Funzionano con la stessa idea della Tabella unica: un punto che vale di più se l’invalidità è alta e di meno se la persona è anziana, un importo per ogni giorno di inabilità temporanea e una personalizzazione. I valori però sono diversi, e l’Osservatorio li aggiorna periodicamente. Il calcolatore non li usa: per questi casi chiedi il conteggio a un avvocato o a un medico legale.
Gli infortuni sul lavoro seguono un’altra strada: l’indennizzo dell’INAIL ha le sue tabelle (D.Lgs. 38/2000).
Cosa non comprende il calcolo
Il calcolatore stima solo il danno non patrimoniale alla persona. Al risarcimento si aggiungono, se ci sono:
- le spese mediche, di cura e di assistenza, documentate;
- i redditi persi durante la malattia e la riduzione della capacità di guadagno per il futuro;
- i danni al veicolo e alle cose;
- la rivalutazione e gli interessi dalla data del sinistro al pagamento. Puoi stimarli con il calcolatore della rivalutazione monetaria e con quello degli interessi legali.
Domande frequenti
Chi stabilisce i punti di invalidità?
Il medico legale, dopo una visita, quando i postumi sono stabili. Di solito ci sono due perizie: quella del tuo medico legale e quella del medico dell’assicurazione. In una causa decide il consulente tecnico nominato dal giudice.
Il colpo di frusta si risarcisce?
Il danno temporaneo sì. Per il danno permanente la legge chiede che la lesione si possa accertare con un esame clinico strumentale obiettivo o, per esempio per le cicatrici, a vista (articolo 139, comma 2). Senza questo accertamento i punti di invalidità permanente non si risarciscono.
Quale età conta?
L’età del danneggiato. Di solito è quella al momento del sinistro. Nel dubbio, controlla la perizia o chiedi al tuo legale. Per contare gli anni compiuti puoi usare il calcolo dell’età.
In quanto tempo l’assicurazione deve fare un’offerta?
Per l’incidente stradale con lesioni, entro 90 giorni dalla richiesta di risarcimento completa (articolo 148 del Codice delle assicurazioni). Se non accetti l’offerta, puoi fare causa. Il costo di avviare una causa lo stimi con il calcolo del contributo unificato; per il compenso del legale c’è il calcolo del compenso dell’avvocato.
Il risarcimento del danno biologico si paga in tasse?
No. Il risarcimento di un danno alla persona non è reddito. L’IRPEF si paga solo sulle somme che sostituiscono redditi persi (articolo 6, comma 2, del TUIR).
Danno biologico e invalidità civile sono la stessa cosa?
No. Il danno biologico misura il danno alla persona per un risarcimento, con le tabelle del Codice delle assicurazioni. L’invalidità civile misura la riduzione della capacità di lavoro e dà diritto a prestazioni dell’INPS, con le tabelle del D.M. 5 febbraio 1992. Le due percentuali sono diverse anche per la stessa malattia. Per la seconda c’è il calcolo dell’invalidità civile.
Fonti
- Micropermanenti e inabilità temporanea: articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, D.Lgs. 209/2005; decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 20 luglio 2026 (G.U. n. 173 del 28 luglio 2026): 988,45 € e 57,64 € da aprile 2026.
- Esempi di micropermanenti 2026 (5% a 30 anni: 6.672,04 €): Avvocato Andreani, tabella danno biologico di lieve entità.
- Macropermanenti: articolo 138 del Codice delle assicurazioni private; D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (Tabella unica nazionale, G.U. n. 40 del 18 febbraio 2025).
- Valori 2026 della Tabella unica nazionale: decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 28 settembre 2026 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2026, supplemento ordinario n. 41).
- Errore medico: articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24.
- Offerta dell’assicurazione: articolo 148 del Codice delle assicurazioni private.
- Tabelle di Milano come parametro nazionale: Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011.
Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026