Cos’è il contributo unificato
Il contributo unificato è la tassa che si paga per iniziare una causa. Lo paga chi iscrive la causa a ruolo: di solito chi fa causa, cioè l’attore o il ricorrente. Si paga per ogni grado del giudizio: primo grado, appello, Cassazione. Le regole sono nel Testo unico sulle spese di giustizia, il D.P.R. 115/2002 (articoli 9–14).
L’importo dipende da tre cose:
- il valore della causa, cioè la somma che chiedi, senza gli interessi (art. 14, comma 2);
- il tipo di procedimento: alcuni pagano la metà, altri un importo fisso;
- il grado: in appello si paga la metà in più, in Cassazione il doppio.
Nel 2026 gli importi sono gli stessi dal 2014. La legge di bilancio 2025 ha però aggiunto una regola: senza il pagamento del contributo minimo la causa non si iscrive a ruolo (vedi sotto).
Tabella del contributo unificato 2026
Importi dell’articolo 13 del D.P.R. 115/2002 per le cause civili. Il limite di ogni scaglione è compreso: una causa di 26.000 € paga 237 €.
| Valore della causa | Primo grado | Metà (procedimenti speciali) | Appello | Cassazione |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 1.100 € | 43,00 € | 21,50 € | 64,50 € | 86,00 € |
| Da 1.100,01 a 5.200 € | 98,00 € | 49,00 € | 147,00 € | 196,00 € |
| Da 5.200,01 a 26.000 € | 237,00 € | 118,50 € | 355,50 € | 474,00 € |
| Da 26.000,01 a 52.000 € | 518,00 € | 259,00 € | 777,00 € | 1.036,00 € |
| Da 52.000,01 a 260.000 € | 759,00 € | 379,50 € | 1.138,50 € | 1.518,00 € |
| Da 260.000,01 a 520.000 € | 1.214,00 € | 607,00 € | 1.821,00 € | 2.428,00 € |
| Oltre 520.000 € | 1.686,00 € | 843,00 € | 2.529,00 € | 3.372,00 € |
| Valore indeterminabile | 518,00 € | 259,00 € | 777,00 € | 1.036,00 € |
Davanti al giudice di pace, una causa di valore indeterminabile paga 237 € (art. 13, comma 1, lettera c).
Se nell’atto manca la dichiarazione del valore, la causa si considera dello scaglione più alto: 1.686 € (art. 13, comma 6).
Come si calcola
Si trova lo scaglione del valore e si applica il coefficiente del caso:
Contributo = importo dello scaglione × coefficiente
| Caso | Coefficiente | Norma |
|---|---|---|
| Primo grado | × 1 | art. 13, comma 1 |
| Procedimenti speciali e cause di lavoro | × 0,5 | art. 13, comma 3 |
| Appello, reclamo e altre impugnazioni | × 1,5 | art. 13, comma 1-bis |
| Cassazione | × 2 | art. 13, comma 1-bis |
| Sezione specializzata in materia di impresa | × 2 | art. 13, comma 1-ter |
I coefficienti si moltiplicano. Un appello davanti alla sezione impresa paga il triplo: × 2 × 1,5.
Esempio: causa da 10.000 €
Il valore è nello scaglione da 5.200,01 a 26.000 €:
- in primo grado, davanti al tribunale o al giudice di pace: 237 €, più la marca da 27 €;
- in appello: 237 × 1,5 = 355,50 €, più 27 €;
- in Cassazione: 237 × 2 = 474 €, più 27 € e 200 € di imposta di registro.
Quando si paga la metà
Il contributo è ridotto alla metà (art. 13, comma 3) per i procedimenti speciali del libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile:
- ricorso per decreto ingiuntivo e opposizione a decreto ingiuntivo;
- convalida di sfratto per morosità o per finita locazione;
- procedimenti cautelari: sequestro, provvedimento d’urgenza (art. 700), accertamento tecnico preventivo (ATP);
- procedimenti possessori (reintegrazione e manutenzione nel possesso).
Vale solo in primo grado. L’appello contro la sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo paga l’importo intero, aumentato della metà.
Per lo sfratto per morosità il valore sono i canoni non pagati alla data della notifica. Per la finita locazione il valore è il canone di un anno.
Esempio: decreto ingiuntivo da 10.000 €
237 € ÷ 2 = 118,50 € di contributo, più 27 €: in tutto 145,50 €. Davanti al giudice di pace l’importo è lo stesso. Per sapere anche il compenso dell’avvocato per il decreto ingiuntivo, usa il calcolo del compenso dell’avvocato.
Importi fissi
Alcuni procedimenti pagano un importo fisso, qualunque sia il valore:
| Procedimento | Contributo | Marca da 27 € |
|---|---|---|
| Separazione consensuale, divorzio congiunto | 43 € | non dovuta |
| Separazione giudiziale, divorzio giudiziale | 98 € | non dovuta |
| Volontaria giurisdizione (procedimenti in camera di consiglio) | 98 € | dovuta |
| Esecuzione immobiliare | 278 € | dovuta |
| Esecuzione mobiliare o presso terzi | 139 € | dovuta |
| Esecuzione mobiliare sotto 2.500 € | 43 € | dovuta |
| Opposizione agli atti esecutivi | 168 € | dovuta |
| Ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.) | 43 € | non dovuta |
| Cause di previdenza e assistenza | 43 € | non dovuta |
Nelle esecuzioni il contributo lo paga il creditore che procede. Il precetto non paga il contributo unificato: non è ancora un processo.
Alcune cause sono esenti: per esempio quelle sull’assegno di mantenimento dei figli (art. 10, comma 2), le modifiche di separazione e divorzio che riguardano solo i figli e l’amministrazione di sostegno (art. 46-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile).
Cause di lavoro e di previdenza
Nelle cause di lavoro, di pubblico impiego e di previdenza il contributo si paga solo se il reddito imponibile IRPEF della famiglia supera il triplo del limite per il gratuito patrocinio (art. 9, comma 1-bis). Dal luglio 2025 il limite è 13.659,64 €: la soglia è quindi 40.978,92 €.
- Sopra la soglia, una causa di lavoro paga la metà del contributo, anche in appello. Una causa di previdenza paga 43 €.
- In Cassazione si paga l’importo intero, in base al valore, raddoppiato.
- Sotto la soglia la causa è esente. Basta dichiararlo nell’atto.
La marca da 27 € non è dovuta nelle cause di lavoro e di previdenza.
L’anticipazione forfettaria da 27 €
Oltre al contributo, chi iscrive la causa paga 27 € per le notifiche fatte dalla cancelleria (art. 30). Di solito si paga con una marca da bollo da 27 €, anche se non è un’imposta di bollo. Non è dovuta:
- nelle separazioni e nei divorzi, consensuali e giudiziali;
- nelle cause di lavoro e previdenza;
- nelle cause davanti al giudice di pace fino a 1.033 € (art. 46 della legge 374/1991);
- nella ricerca telematica dei beni.
In Cassazione si paga anche un importo pari all’imposta fissa di registro, cioè 200 € (art. 13, comma 2-bis).
L’esempio del calcolatore
I valori già inseriti nel calcolatore sono: causa civile ordinaria, primo grado, valore 10.000 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Scaglione | da 5.200,01 a 26.000 € |
| Contributo unificato | 237,00 € |
| Anticipazione forfettaria | 27,00 € |
| Totale da pagare per iscrivere la causa | 264,00 € |
Se scegli “Ricorso per decreto ingiuntivo”, il contributo scende a 118,50 € e il totale a 145,50 €. Con “Appello o reclamo” il contributo sale a 355,50 € e il totale a 382,50 €.
Le novità: senza contributo la causa non si iscrive
La legge di bilancio 2025 (legge 207/2024, art. 1, comma 812) ha aggiunto il comma 3.1 all’articolo 14. Dal 1° gennaio 2025, se non è pagato almeno il contributo minimo di 43 € (o l’importo minore previsto dalla legge), la causa non può essere iscritta a ruolo. Restano salve le esenzioni.
Con la sentenza n. 137 del 21 luglio 2026, la Corte costituzionale ha detto che questa regola è legittima. Ha però invitato il legislatore a cambiare la parte che lascia al cancelliere il potere di rifiutare l’iscrizione: secondo la Corte deve decidere il giudice.
Domande frequenti
Chi paga il contributo unificato?
Lo paga la parte che si costituisce per prima o che deposita il ricorso. Di solito è chi fa causa. Se il convenuto fa una domanda riconvenzionale che aumenta il valore, paga anche lui un contributo sul valore della sua domanda (art. 14, comma 3). Alla fine della causa il giudice di solito mette le spese, contributo compreso, a carico di chi perde.
Il contributo comprende gli interessi?
No. Il valore della causa si dichiara senza gli interessi (art. 14, comma 2).
Cosa succede se perdo l’appello?
Se l’impugnazione è respinta del tutto, o è inammissibile o improcedibile, chi l’ha proposta paga un secondo contributo, uguale a quello dell’impugnazione (art. 13, comma 1-quater). È il cosiddetto “doppio contributo”.
Il contributo aumenta se manca la PEC?
Sì. Se l’avvocato non indica la sua PEC o la parte non indica il codice fiscale nell’atto, il contributo aumenta della metà (art. 13, comma 3-bis).
Come si paga?
Si può pagare con pagoPA, anche dal Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, con il modello F23 oppure in tabaccheria. La ricevuta si deposita con l’atto. Chiedi alla cancelleria o al tuo avvocato il modo più comodo per il tuo ufficio giudiziario.
Il contributo vale anche per il TAR e per le cause tributarie?
Il TAR e la giustizia tributaria hanno importi diversi (art. 13, commi 6-bis e 6-quater). Il calcolatore riguarda solo le cause civili.
Fonti
- Importi, coefficienti e casi speciali: D.P.R. 115/2002, art. 13, testo vigente su Normattiva.
- Cause di lavoro e previdenza: art. 9, comma 1-bis e limite di reddito dell’art. 76, aggiornato a 13.659,64 € dal D.M. 22 aprile 2025.
- Obbligo di pagamento e iscrizione a ruolo: art. 14; Corte costituzionale, sentenza n. 137/2026.
- Anticipazione forfettaria da 27 €: art. 30.
- Tabella con appello e cause di lavoro: Corte d’appello di Catania.
- Giudice di pace e decreto ingiuntivo: Ufficio del giudice di pace di Frosinone.
- Separazioni e divorzi: Tribunale di Pavia, tabella dopo la circolare del Ministero della giustizia del 19 dicembre 2024.
Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026